|
di Oronzo Cardone
GARE DEL 11/11/2007
A carico di Società
Ammende:
€ 200: OSTUNI SPORT
Propri tifosi facevano esplodere in campo una bomba carta
senza conseguenze.
A carico di dirigenti
Inibizione a svolgere ogni attivita' ai
sensi art.19 C.G.S. fino al 22/11/2007 al sig.
LORE FRANCESCO (Leonessa Altamura).
A carico di allenatori
Squalifica fino al 22/11/2007
PASCULLI PEDRO PABLO (Toma Maglie)
A carico di calciatori
Espulsi dal campo
Squalifica per una gara effettiva
RIZZI FABIO (Atletico Corato)
GALLU FRANCESCO (Audace Cerignola)
CARDONE FRANCESCO (Victoria
Locorotondo)
Non espulsi dal campo
Squalifica per una gara effettiva per recidività in
ammonizione (IV infr.)
LUPERTO GIANLUCA (Toma Maglie)
VALENTINO GIUSEPPE (Audace Cerignola)
CARLUCCI MAURIZIO (Bisceglie
1913 )
PIZZULLI MASSIMO FRAN.
(Bisceglie1913)
DE BENEDICTIS ANDREA (Asd Copertino)
CLEMENTINI CLAUDIO (Nuova
Polisportiva Noci)
FORMICA GUILLERMO CARLO (Nuova
Polisportiva Noci)
MAURELLI SALVATORE (Victoria
Locorotondo)
SERRI LEONARDO (Victoria
Locorotondo)
MORTARI CRISTIAN (Virtus
Casarano)
Ammonizione con diffida (VII infr)
BAGNARA MASSIMO (Audace Cerignola)
Ammonizione con diffida (III infr)
BRIGANTE RICCARDO
(Toma Maglie)
ABBRUZZESE ANTONIO (Atletico Corato)
D ALESSANDRO LUIGI (Molfetta
Calcio)
FORMISANO CARMELO (Nuova Nardo
Calcio)
TROVATO DAVID (Ostuni Sport)
RIGHETTI DIEGO HERNAN (Real
Altamura)
MANCO ANDREA (Virtus Casarano)
PERRONE MARCO (Virtus Casarano)
TORNEO
COPPA ITALIA
A carico di calciatori
Espulsi dal campo
Squalifica per due gare effettive
LEONETTI GIANRICO (Atletico Corato)
ZERBO GAETANO (Real Altamura)
Non espulsi dal campo
Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in
ammonizione (II infr)
LA SALANDRA ROBERTO (Bisceglie 1913)
GALEANDRO LUIGI (Francavilla Calcio)
VITERBO LEONARDO (Francavilla
Calcio)
VICENTI DOMENICO (Liberty Bari
1909)
TURI NICOLA (Acd Massafra)
ESPOSITO MARCELLO (Real Altamura)
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
La Commissione Disciplinare Territoriale, presieduta
dall’Avv. Angelo LO VECCHIO MUSTI e con
la partecipazione dell’Avv. Giancarlo DE PEPPO
e del Dott. Franco CAPUTO (componenti) e
del Sig. Michele SIRAGO (rappresentante
AIA), nella riunione del 12 novembre 2007 ha adottato i
seguenti provvedimenti:
Deferimento instaurato dal Presidente del Comitato
Regionale Puglia nei confronti del calciatore
Conteduca Gianrocco, all’epoca tesserato con l’ASD
Calcio Capurso poi fuso per incorporazione nell’
ASD Liberty Bari 1909.
Con nota del 20/06/07, il Presidente del Comitato
Regionale Puglia, ha deferito a questa Commissione il
calciatore Conteduca Gianrocco (all’epoca
tesserato con l’ASD Calcio Capurso) per non aver preso
parte (pur essendo stato regolarmente convocato) al raduno
della rappresentativa Regionale Pugliese, per la
partecipazione al “1° Memorial Luca De Palma” svoltosi a
Corato dal 4 al 6 aprile 2007.
All’udienza del 29/10/07 fissata dinanzi a questa
Commissione, il suddetto calciatore è comparso di persona
ed ha dichiarato di non aver potuto ottemperare agli
obblighi conseguenti alla convocazione innanzi menzionata,
per essere stato - in quel periodo - infortunato, così
come risultava dal relativo certificato medico (“riposo
assoluto per 5 giorni”) che la società di appartenenza
dell’epoca ASD Calcio Capurso gli aveva assicurato di aver
inviato al Comitato Regionale Pugliese.
Dagli accertamenti eseguiti è però risultato che in
effetti era stato inviato il certificato medico succitato;
ma che in data 07/04/07 (epoca immediatamente successiva
allo svolgimento del “1° Memorial Luca De Palma”) il
suddetto calciatore Conteduca Gianrocco
aveva partecipato - con l’ASD Calcio Capurso - alla gara
del campionato juniores regionale contro l’ASD Victoria di
Locorotondo.
Tale circostanza rende del tutto evidente che le
condizioni fisiche del Conteduca non
fossero tali da non consentirgli la sua partecipazione
alla convocazione disposta dal Comitato Regionale Puglia.
E’ infatti lo stesso Legislatore Sportivo ad aver statuito
che - al fine di scongiurare fittizie momentanee
invalidità - ai calciatori che dichiarino di essere
infortunati e quindi impossibilitati a far parte della
“rappresentativa”, è inibito “…prendere parte, con la
squadra della società di appartenenza, alla gara ufficiale
immediatamente successiva alla data della convocazione…”
(testuale dall’art. 76 comma 3° delle N.O.I.F.).
Inibizione “automatica” quella succitata, che è stata dal
calciatore Conteduca Gianrocco e dalla
Asd Calcio Capurso, del tutto disattesa e non osservata.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R.P.
dichiara il calciatore Conteduca Gianrocco
responsabile della violazione di cui dell’art. 76 comma 2
delle N.O.I.F. e gli infligge la punizione sportiva della
squalifica per una giornata.
Va conseguentemente affermata ai sensi dell’art. 4 n. 2
del C.G.S. la responsabilità oggettiva della società ASD
Calcio Capurso.
Avendo però quest’ultima comunicato al Comitato Regionale
Puglia il cambio della sua “Denominazione sociale”, in
ASD Liberty Bari 1909; va pertanto
inflitta a quest’ultima società (già ASD Calcio Capurso)
l’ammenda di Euro 100,00.
Gara: A.S.D. MESAGNE – NUOVA NARDO’ CALCIO del 28
ottobre 2007.
Reclamo dell’ A.S.D. MESAGNE in
opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal
Giudice Sportivo a carico della società per la squalifica
del terreno di gioco (2 gare a porte chiuse), di cui alla
delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 24 in data
1/11/2007 del Comitato Regionale Puglia.
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato.
Rilevato che il Giudice Sportivo, in base alle
intemperanze dei tifosi della società A.S.D.
MESAGNE aveva sanzionato la suddetta società con
la squalifica di n. 2 giornate del campo da effettuarsi in
campo neutro, a porte chiuse e con effetto immediato.
Considerato che, in tale occasione il fattivo
comportamento dei dirigenti della società A.S.D.
MESAGNE e del suo capitano che hanno creato una
barriera protettrice a difesa della terna arbitrale
costituisce un attenuante al favore della società
A.S.D. MESAGNE;
Ritenuto pertanto che può accedersi ad un
ridimensionamento della sanzione comminata dal primo
Giudice, infliggendo alla società A.S.D. MESAGNE
la squalifica di una giornata del campo a porte chiuse e
in campo neutro (già scontata) e sanzionando la medesima
società con un’ammenda di Euro 500.00;
P.Q.M.
DELIBERA
Accogliersi il ricorso presentato dalla società
A.S.D. MESAGNE e per l’effetto ridursi la
squalifica del campo ad una sola giornata a porte
chiuse e in campo neutro (già scontata) ed
infliggersi l’ammenda di Euro 500.00;non
addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del
reclamo.

|