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TRE SQUALIFICATI PER IL LOCOROTONDO GALEANDRO E VITERBO SALTERANNO IL PROSSIMO MATCH DI COPPA - 16 novembre 2007

 

di Oronzo Cardone

GARE DEL 11/11/2007

A carico di Società

Ammende:

€ 200: OSTUNI SPORT
Propri tifosi facevano esplodere in campo una bomba carta senza conseguenze.


A carico di dirigenti

Inibizione a svolgere ogni attivita' ai sensi art.19 C.G.S. fino al 22/11/2007 al sig. LORE FRANCESCO (Leonessa Altamura).

A carico di allenatori

Squalifica fino al 22/11/2007
PASCULLI PEDRO PABLO (Toma Maglie)


A carico di calciatori

Espulsi dal campo
Squalifica per una gara effettiva
RIZZI FABIO (Atletico Corato)
GALLU FRANCESCO (Audace Cerignola)
CARDONE FRANCESCO (Victoria Locorotondo)

Non espulsi dal campo

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (IV infr.)
LUPERTO GIANLUCA (Toma Maglie)
VALENTINO GIUSEPPE (Audace Cerignola)
CARLUCCI MAURIZIO (Bisceglie 1913 )
PIZZULLI MASSIMO FRAN. (Bisceglie1913)
DE BENEDICTIS ANDREA (Asd Copertino)
CLEMENTINI CLAUDIO (Nuova Polisportiva Noci)
FORMICA GUILLERMO CARLO (Nuova Polisportiva Noci)
MAURELLI SALVATORE (Victoria Locorotondo)
SERRI LEONARDO (Victoria Locorotondo)
MORTARI CRISTIAN (Virtus Casarano)

Ammonizione con diffida (VII infr)
BAGNARA MASSIMO (Audace Cerignola)
 

Ammonizione con diffida (III infr)

BRIGANTE RICCARDO (Toma Maglie)
ABBRUZZESE ANTONIO (Atletico Corato)
D ALESSANDRO LUIGI (Molfetta Calcio)
FORMISANO CARMELO (Nuova Nardo Calcio)
TROVATO DAVID (Ostuni Sport)
RIGHETTI DIEGO HERNAN (Real Altamura)
MANCO ANDREA (Virtus Casarano)
PERRONE MARCO (Virtus Casarano)


TORNEO COPPA ITALIA

A carico di calciatori

Espulsi dal campo

Squalifica per due gare effettive
LEONETTI GIANRICO (Atletico Corato)
ZERBO GAETANO (Real Altamura)

Non espulsi dal campo

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (II infr)
LA SALANDRA ROBERTO (Bisceglie 1913)
GALEANDRO LUIGI (Francavilla Calcio)
VITERBO LEONARDO (Francavilla Calcio)
VICENTI DOMENICO (Liberty Bari 1909)
TURI NICOLA (Acd Massafra)
ESPOSITO MARCELLO (Real Altamura)

DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, presieduta dall’Avv. Angelo LO VECCHIO MUSTI e con la partecipazione dell’Avv. Giancarlo DE PEPPO e del Dott. Franco CAPUTO (componenti) e del Sig. Michele SIRAGO (rappresentante AIA), nella riunione del 12 novembre 2007 ha adottato i seguenti provvedimenti:

Deferimento instaurato dal Presidente del Comitato Regionale Puglia nei confronti del calciatore Conteduca Gianrocco, all’epoca tesserato con l’ASD Calcio Capurso poi fuso per incorporazione nell’ ASD Liberty Bari 1909.
Con nota del 20/06/07, il Presidente del Comitato Regionale Puglia, ha deferito a questa Commissione il calciatore Conteduca Gianrocco (all’epoca tesserato con l’ASD Calcio Capurso) per non aver preso parte (pur essendo stato regolarmente convocato) al raduno della rappresentativa Regionale Pugliese, per la partecipazione al “1° Memorial Luca De Palma” svoltosi a Corato dal 4 al 6 aprile 2007.
All’udienza del 29/10/07 fissata dinanzi a questa Commissione, il suddetto calciatore è comparso di persona ed ha dichiarato di non aver potuto ottemperare agli obblighi conseguenti alla convocazione innanzi menzionata, per essere stato - in quel periodo ­­- infortunato, così come risultava dal relativo certificato medico (“riposo assoluto per 5 giorni”) che la società di appartenenza dell’epoca ASD Calcio Capurso gli aveva assicurato di aver inviato al Comitato Regionale Pugliese.
Dagli accertamenti eseguiti è però risultato che in effetti era stato inviato il certificato medico succitato; ma che in data 07/04/07 (epoca immediatamente successiva allo svolgimento del “1° Memorial Luca De Palma”) il suddetto calciatore Conteduca Gianrocco aveva partecipato - con l’ASD Calcio Capurso - alla gara del campionato juniores regionale contro l’ASD Victoria di Locorotondo.
Tale circostanza rende del tutto evidente che le condizioni fisiche del Conteduca non fossero tali da non consentirgli la sua partecipazione alla convocazione disposta dal Comitato Regionale Puglia.
E’ infatti lo stesso Legislatore Sportivo ad aver statuito che - al fine di scongiurare fittizie momentanee invalidità - ai calciatori che dichiarino di essere infortunati e quindi impossibilitati a far parte della “rappresentativa”, è inibito “…prendere parte, con la squadra della società di appartenenza, alla gara ufficiale immediatamente successiva alla data della convocazione…” (testuale dall’art. 76 comma 3° delle N.O.I.F.).
Inibizione “automatica” quella succitata, che è stata dal calciatore Conteduca Gianrocco e dalla Asd Calcio Capurso, del tutto disattesa e non osservata.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R.P. dichiara il calciatore Conteduca Gianrocco responsabile della violazione di cui dell’art. 76 comma 2 delle N.O.I.F. e gli infligge la punizione sportiva della squalifica per una giornata.
Va conseguentemente affermata ai sensi dell’art. 4 n. 2 del C.G.S. la responsabilità oggettiva della società ASD Calcio Capurso.
Avendo però quest’ultima comunicato al Comitato Regionale Puglia il cambio della sua “Denominazione sociale”, in ASD Liberty Bari 1909; va pertanto inflitta a quest’ultima società (già ASD Calcio Capurso) l’ammenda di Euro 100,00.



Gara: A.S.D. MESAGNE – NUOVA NARDO’ CALCIO del 28 ottobre 2007.

Reclamo dell’ A.S.D. MESAGNE in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per la squalifica del terreno di gioco (2 gare a porte chiuse), di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 24 in data 1/11/2007 del Comitato Regionale Puglia.

Esaminati gli atti ufficiali;

Letto il reclamo a margine citato.

Rilevato che il Giudice Sportivo, in base alle intemperanze dei tifosi della società A.S.D. MESAGNE aveva sanzionato la suddetta società con la squalifica di n. 2 giornate del campo da effettuarsi in campo neutro, a porte chiuse e con effetto immediato.

Considerato che, in tale occasione il fattivo comportamento dei dirigenti della società A.S.D. MESAGNE e del suo capitano che hanno creato una barriera protettrice a difesa della terna arbitrale costituisce un attenuante al favore della società A.S.D. MESAGNE;

Ritenuto pertanto che può accedersi ad un ridimensionamento della sanzione comminata dal primo Giudice, infliggendo alla società A.S.D. MESAGNE la squalifica di una giornata del campo a porte chiuse e in campo neutro (già scontata) e sanzionando la medesima società con un’ammenda di Euro 500.00;

P.Q.M.
DELIBERA


Accogliersi il ricorso presentato dalla società A.S.D. MESAGNE e per l’effetto ridursi la squalifica del campo ad una sola giornata a porte chiuse e in campo neutro (già scontata) ed infliggersi l’ammenda di Euro 500.00;non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
 


 

 

 



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